
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 16 Luglio 2009,
ha sancito che la tassa dei rifiuti è di fatto una tassa e non una tariffa e, in quanto tale, non è possibile applicare su di essa l'IVA del 10%.
Pertanto ora è possibile chiedere il rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi periodo in cui rientrano i termini di prescrizione.
Inoltre sembrerebbe che chi richiede il rimborso bloccherà di fatto l'IVA sulle prossime fatture, in caso contrario l'IVA potrebbe ancora essere indebitamente applicata.
Io ho sempre pagato alla Municipalizzata AMA di Roma , ho provato a consultare il sito, ma ovviamente non si dice nulla al riguardo. D'altronde cosa possiamo aspettarci ....
Altri riferimenti:
AMA Roma
Unione per la Difesa dei Consumatori
Unione Italiana Consumatori
Associazione Difesa Consumatori
Federconsumatori
Altroconsumo
Consulenza-ricorsi.com
A cosa fare attenzione Fonte IDV
- Se non avete nulla che provi il versamento dell'Iva perché avete solo I bollettini, usateli comunque senza indicare gli importi dell'Iva versata.
- Se negli ultimi 10 anni è cambiato il gestore del servizio, ad esempio siete passati dal versamento al comune a quello all'ente municipalizzato, inviate due richieste separate per i rispettivi periodi di competenza.
- La prescrizione per la richiesta di rimborso dell'Iva è di 10 anni, ma potete bloccare questo termine inviando il modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Il comune o gli altri enti a cui avete pagato la Tarsu hanno 90 giorni per rispondere alla vostra richiesta di rimborso. Se non rispondono vale il principio del "silenzio diniego".
- Potete presentare la richiesta di rimborso fino al 24 luglio 2011, ovviamente più aspettate più slittano i termini di prescrizione. In pratica entro il 2009 potete chiedere il rimborso fino al 1999, dal 2010 potete risalire al 2000 e così via...
Riporto dal sito mandicau.blog.tiscali.it una circolare C:A.F.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 16 Luglio 2009, intervenendo nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanze del 17 luglio 2008 dal Giudice di pace di Catania e del 7 novembre 2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato sull’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546/1992 nella parte in cui si stabilisce che “…appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone (…) per lo smaltimento dei rifiuti urbani”, ha stabilito che la TARSU (Decreto legislativo n. 507/1993) e la TIA, introdotta dall’art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997, cosiddetto “decreto Ronchi”, hanno natura tributaria e sono, pertanto, escluse all’ambito di applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.
La Corte Costituzionale ha stabilito, infatti, che “…non esiste una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dalla lettera b) del quinto comma dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell’IVA, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore»…(…)…entrambe le entrate, poi, debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa)…”.
Quanto sopra anche in deroga ad una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate espressa con la risoluzione n. 250/E del 17 Giugno 2008 che aveva stabilito, invece, che la “tariffa di igiene ambientale (TIA)” si configura “alla stregua di un corrispettivo” e, pertanto, è soggetta all’aliquota Iva agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.
Come a Voi noto, la TARSU è dovuta al Comune per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nelle zone del territorio comunale.
La TARSU, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507/1993, sarà soppressa e sostituita da una nuova tariffa prevista dal Decreto Legislativo n. 152/2006 che ha soppresso la precedente tariffa, la cosiddetta T.I.A. (tariffa di igiene ambientale), già adottata da diversi Comuni in via sperimentale a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 (c.d. Decreto Ronchi).
Per il periodo 2007/2009, in attesa della completa attuazione della nuova tariffa, resta in vigore la TARSU o la tariffa adottata dai Comuni nel 2006 in virtù dell’art. 1 comma 184 della Legge n. 296/2006.
Il presupposto impositivo della tassa è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è reso in maniera continuativa (art. 62 del D. Legislativo n. 507/1993).
La sentenza in argomento legittima, quindi, al contribuente la richiesta al Comune competente gestore privato o azienda municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti urbani, del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto del 10% applicata sulla TARSU/TIA, attraverso la presentazione, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, di un’apposita istanza.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
Dal momento della presentazione della domanda decorrerà un periodo di 90 giorni durante il quale può accadere quanto segue:
- l’Ente accoglie la domanda e procede al rimborso;
- l’ Ente respinge la domanda;
- l’Ente è silente per oltre 90 giorni. In tal caso il comportamento è stato equiparato al silenzio-rifiuto.
Nell’ipotesi sub 2), il lavoratore può presentare, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Nel caso sub 3), il ricorso ai primi giudici può essere presentato solo dopo il decorso di almeno 90 giorni dalla presentazione dell’Istanza di rimborso.
I termini di prescrizione per ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata alla tassa rifiuti hanno decadenza decennale quindi, se la domanda è presentato nell’anno 2010 sarà possibile richiedere il rimborso sulle fatture e/o bollette a partire dall’anno 2000.
La mancata attivazione della procedura indicata costringerà il contribuente a proseguire nell’indebito pagamento, come fin qui avvenuto, in assenza, purtroppo, di un automatismo di rimborso che, invece, appare necessario soprattutto a tutela delle fasce più deboli di contribuenti.
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